Bonus facciata condominiale

Il rifacimento della facciata – e soprattutto dei balconi – del Condominio Zagara, è stato qualcosa di lungamente e difficoltosamente dibattuto.

Perché la pregiata progettazione a forma di T dello stabile, delizia dei residenti ma croce per le tasche dei proprietari tutti, possiede un estesa superficie pari a 9 e 1/2 prospetti frontali e 36 balconi aggettanti su cui intervenire – e pagare – contrapponendo così le diverse esigenze dei condomini per molto, moltissimo tempo.

La cospicuità certa dell’esborso da sostenere, ha avvicendato diversi mandati amministrativi e originato decine di mancate delibere, prima che la coscienziosa responsabilità dei più consentisse la concretizzazione obbligatoria del progetto. Tuttavia mai come in questo caso, si può affermare che non tutti i mali vengono per nuocere, poiché la lungaggine servita all’assemblea per l’emissione di una favorevole delibera, ha traghettato i convenuti nel periodo di maggiore utilità per l’esecuzione dei lavori di rifacimento, previsti dai commi 219-224 della Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) in vigore fino al 31 dicembre 2020. La quale prevede diversi bonus di detrazione all’esecuzione di determinate opere, atte a migliorare l’aspetto e in alcuni casi la sicurezza e il risparmio energetico delle città italiane.

Esiste anche un’alternativa chiamata Credito d’imposta, cui tuttavia il Condominio Zagara non potrà accedere, in quanto l’esborso previsto per il rifacimento della facciata condominiale non raggiunge il tetto di €200.000,00 quota minima obbligatoria per l’ammissione a detto incentivo.

Torniamo quindi al Bonus a noi spettante per comprendere bene le direttive finora emanate dagli organi preposti – qui il link per accedere al trafiletto pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate – le quali non sono moltissime, per la verità. Si è dunque tentato di approfondire fondatamente la questione, operando un contatto telefonico con la sede di Pescara dell’Agenzia, ricevendo conferma che molto probabilmente le disposizioni saranno le medesime adoperate per il Bonus Ristrutturazione del 2019.

In attesa di detto perfezionamento, è tuttavia nostra assoluta convenienza dare il via ai lavori, in quanto i benefici detraibili, avranno come termine ultimo il 31 Dicembre del 2020.

Sostanzialmente le regole imposte per l’ammissione agli incentivi sono le seguenti:
• Rientrare in una delle fasce ammesse dalle direttive per la concorrenza al bonus in quanto Zona B (cioè totalmente o parzialmente edificata), come nel caso del Condominio Zagara;
• Operare unicamente sulle strutture opache della facciata con pulitura e tinteggiatura esterna; rifacimento di balconi, ringhiere e frontalini, così come deliberato nel nostro caso;
• Corrispondere le quote di spettanza a mezzo bonifico bancario o postale sul conto corrente condominiale, da dove chi di competenza, provvederà a erogare le somme pattuite all’appaltatore con il medesimo mezzo;
• Indicare nella casuale la seguente dicitura: Rifacimento facciata condominiale, aggiungendo codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il numero di Partita Iva dell’appaltatore.

L’agevolazione del Bonus Facciata è una decurtazione pari al 90% della somma deliberata in sede assembleare e interamente liquidata dai soggetti interessati purché siano:
• Contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF; Cliccare qui per visionare le tipologie degli aventi diritto);
• Proprietari e per finanche inquilini o comodatari;
• Inoltre, purché proprietari o aventi piena titolarità dei diritti reali sull’immobile, il bonus è esteso anche ai residenti fuori dal territorio dello Stato.
L’ammontare (il 90% della somma liquidata) sarà frazionabile in dieci aliquote a detrazione IRPEF nel corso dei 10 anni successivi al 2020 (anno in cui è obbligatorio eseguire e saldare i lavori). Per rendere più chiara la dinamica, si passa a esporre un esempio con cifre chiaramente indicative e non corrispondenti alle reali:

Tuttavia per chi di anno in anno non raggiungesse in detrazione la somma spettante, la stessa non sarà cumulabile. Es.: se per una detrazione annua spettante di €200,00, l’importo della detrazione possibile è di €150,00 si otterrà esclusivamente l’abbuono di €150,00 per quell’anno e i successivi, in presenza di detta condizione.

Queste sostanzialmente le linee guida per usufruire della gratuità – anche se spalmata in un decennio – di una corposa somma che in alternativa diversa, si sarebbe comunque dovuta erogare.
Per maggiori ragguagli, in calce troverete il link di accesso alla specifica della legge emendata.

Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) – pdf

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